Termoregistratore

Termoregistratori

Dal 1° Gennaio 2006 obbligo di installazione termoregistratori omologati su veicoli di classe C (per temp. -20°C), su veicoli di massa complessiva superiore ai 70 q.li.

Fino al 31.12.2005, potranno essere installati termoregistratori rispondenti alle norme precedenti e continuare ad essere utilizzati fino al 31.12.2009;
Dal 01.01.2006, tutti i termoregistratori installati dovranno essere conformi alle norme EN 12830, 13485 e 13486.

Il regolamento (CE) n. 37/05 del 12.01.2005 prevede la disciplina del controllo delle temperature sui veicoli e nei locali adibiti alla conservazione degli alimenti dettati dalla precedente regolamentazione nazionale con DM n. 493/95.


Anche il trasporto frigorifero ferroviario in precedenza esentato, dovrà adeguarsi alla normativa.

DM n. 493/95
Art.1: Mezzi di trasporto:
punto 2: I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di:
lettera b: generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati;
punto 6: Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti surgelati da un deposito ad un punto di vendita o al consumatore finale effetuato con mezzi di trasporto aventi una massa complessiva non superiore a 7 Tonnellate.


In Italia il DM n. 493/95 stabilisce in 20 minuti l'intervallo massimo di misurazione, indipendentemente dalla durata del viaggio; la tolleranza sulla temperatura non deve superare il limite di +3°C per i prodotti congelati e surgelati.
Le sonde dei termoregistratori devono essere posizionate in modo da misurare la temperatura dell'aria e non quella del prodotto, come avviene per il gruppo frigorifero.
E' inoltre prevista la revisione periodica ogni due anni per ogni impianto di termoregistrazione automatica.

Tutte le aziende devono conservare per almeno un anno le registrazioni delle temperature, a seconda dell'alimento surgelato anche per un periodo più lungo.

Nota:
Il DM n. 493/95 è il regolamento di attuazione delle Direttive 92/1/CEE e 92/2/CEE.
Il regolamento (CE) n. 37/05 del 12.01.2005 all'art. 4 prevede l'abrogazione della direttiva 92/1/CEE, relativa al controllo degli alimenti surgelati, ma non della
92/2/CEE, modalità di campionamento e metodo di analisi per il controllo delle temperature.

 CE n.37 - 12.01.2005 [file in formato .pdf - dim. 37 KB]
 DM n.493 - 25.09.1995 [file in formato .pdf - dim. 113 KB]

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