Con circolare prot. n. 18911 del 02/08/2018 il:
Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti
Dipartimento Per i Trasporti, La Navigazione,
Gli Affari Generali Ed Il personale
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 3
Ha comunicato che con decorrenza in stessa data sono state apportate delle modifiche all'Attività degli esperti A.T.P.
Ed in particolare, al punto 4.5 Competenza degli esperti:
Gli esperti autorizzati ad operare possono provvedere al rinnovo delle attrezzature isotermiche secondo il seguente prospetto.
a)
Relativamente ai mezzi di trasporto per i quali l'accordo ATP prevede che il k sia maggiore di 0,4 e non superiore di 0,7 (IN, RNA, RND, FNA, FND etc. e mezzi caloriferi):
dopo il primo rilascio dell'attestazione valida sei anni, detti mezzi devono essere sottoposti alle verifiche del permanere dei requisiti di idoneità al trasporto. Tali verifiche potranno essere effettuate presso una stazione di prova, con rilascio di attestazione avente validità 6 anni, oppure a cura di un esperto per il rinnovo dell'attestazione per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere dei tre anni si potranno effettuare due ulteriori verifiche presso un esperto ATP, con conseguente rilascio di attestazioni aventi ciascuna validità massima di tre anni.
Praticamente 6 + 3 + 3 + 3 = 15 anni dalla realizzazione
b)
Relativamente ai mezzi di trasporto per i quali l'accordo ATP prevede che il k sia non superiore a 0,4 (IR, RRA, RRB, RRC, RRD, FRA, FRC FRD, FRE, FRF e tutti quelli rientranti al punto precedente):
dopo il primo rilascio dell'attestazione valida sei anni, detti mezzi devono essere sottoposti alle verifiche del permanere dei requisiti di idoneità al trasporto. Tali verifiche potranno essere effettuate presso una stazione di prova, con rilascio di attestazione avente validità 6 anni, oppure a cura di un esperto per il rinnovo dell'attestazione per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere dei tre anni si potrà effettuare una ulteriore verifica presso un esperto ATP, con conseguente rilascio di attestazione con validità massima di tre anni.
Praticamente 6 + 3 + 3 = 12 anni dalla realizzazione
In entrambi i casi tutte le ulteriori verifiche per rinnovi saranno possibili solo presso stazioni di prova.
Qualora il proprietario delle attrezzature rinforzate di cui al punto b) chieda che vengano riclassificate come attrezzature normali, l' esperto potrà provvedere al rinnovo delle stesse nei limiti previsti al punto a) del presente paragrafo.
Rinnovo ATP esperto